L'e-commerce è sottoposto ad alcuni vincoli giuridici che devono essere osservati diligentemente.
Per intraprendere un'attività di eCommerce bisogna rispettare alcuni principi fondamentali:
di seguito sono illustrate quali sono le principali discipline applicabili al Commercio Elettronico.
D.lgs. 31 marzo 1998 n. 114 - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio elettronico
L'art. 18 del decreto disciplina la "vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione", comprendendo quindi tutte le ipotesi di vendita al dettaglio attraverso un sito Internet.
Testo del decreto D.lgs. 31 marzo 1998 n. 114
Particolare attenzione si deve porre alle norme che disciplinano i contratti necessari per svolgere una nuova attività di commercio elettronico e alle implicazioni legali che ne conseguono.
L'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n.59, attribuisce valore legale, ad ogni effetto, ai documenti, agli atti, ai dati, ai contratti formati, dai privati e dalla pubblica amministrazione, mediante strumenti informatici, trasmessi per via telematica e redatti con formalità previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 444 (abrogativo del regolamento attuativo della stessa legge, il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513, denominato Regolamento), contenente i criteri e le modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti informatici.
Testo della legge Legge 15 marzo 1997, n. 59
Testo del D.P.R. D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 444
Ai sensi dell'art. 1326 c.c., il contratto si conclude nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. Proposta e accettazione producono i loro effetti dal momento in cui vengono a conoscenza del relativo destinatario (art. 1334 c.c.). Il nostro ordinamento prevede una presunzione semplice di conoscenza (e dunque di efficacia) dell'accettazione che avviene (art. 1335 c.c.) nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario (e-mail), a meno che questi non provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne conoscenza.
I contratti possono essere anche conclusi direttamente dai computer. In questi casi il cliente provvede a compilare il modello proposto dal venditore. La conclusione del medesimo avverrà nel momento in cui il destinatario avrà comunicato al mittente la conclusione del medesimo.
L'art. 1328 c.c. prevede la revocabilità della proposta contrattuale sino a che il contratto non sia concluso, mentre l'accettazione può essere revocata solo se detta revoca giunge a conoscenza del proponente prima dell'accettazione.
Mentre la proposta può essere facilmente revocata dal proponente sino a che il contratto non sia concluso, l'acquirente deve far in modo che la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell'accettazione (ciò è piuttosto difficile).
Nel silenzio della legge, la dottrina e la giurisprudenza più accreditate ritengono che un contratto si concluda nel luogo in cui si trova il proponente al momento in cui ha notizia dell'accettazione, o presso la sede legale dove l'impresa ha la propria sede. È opportuno che le imprese indichino espressamente la sede (lo Stato) ai fini della legge applicabile.
Testi degli artt. 1326-1342 Codice Civile
D.Lgs. 22 maggio 1999 n. 185
Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (o negoziati mediante l'uso di strumenti informatici e telematici)
In tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto, il consumatore deve ricevere le seguenti informazioni (art. 3):
identità e, in caso di pagamento anticipato, indirizzo del fornitore;
caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
il prezzo, comprensivo di tasse e imposte;
le modalità di pagamento, consegna ecc.;
l'esistenza del diritto di recesso o sua esclusione (art. 5, comma 3);
le modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso dell'esercizio del diritto di recesso;
durata della validità dell'offerta;
la durata minima del contratto nel caso di fornitura periodica o continuativa di prodotti o servizi.
Il consumatore deve inoltre ricevere conferma per iscritto (o su altro supporto duraturo), prima o al momento della esecuzione del contratto, oltre alle informazioni di cui all'art. 3, anche quelle previste dall'art. 4:
le condizioni e modalità del recesso;
l'indirizzo geografico della sede del fornitore presso il quale poter presentare eventuali reclami;
le informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti;
le condizioni del recesso dal contratto nel caso in cui non sia previsto un termine finale ovvero questo sia superiore ad un anno.
Testo del decreto legislativo D.Lgs. 22 maggio 1999 n. 185
Con il decreto legislativo n. 70 del 9 aprile 2003, emanato sulla base della delega contenuta nella legge comunitaria 2001 (2), l'Italia ha dato finalmente attuazione alla direttiva 2000/31/CE dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno. Come si legge nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento di attuazione, la direttiva europea sul commercio elettronico si fonda sulla clausola mercato interno ed è volta ad assicurare la libera prestazione dei servizi on-line nell'insieme della Comunità, creando regole uniformi per il commercio elettronico che è, per sua stessa natura, senza frontiere.
testo del decreto D.Lgs. n. 70 del 9 aprile 2003
Attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo Il decreto legislativo 2 febbraio 2002 rappresenta l'attuazione della direttiva 1999/44/CE, in materia di alcuni aspetti della vendita e garanzia sui prodotti. In precedenza la garanzia del consumatore era disciplinata dagli articoli 1490 e ss. Del Codice Civile. La Comunità europea ha emanato nel 1999 la suddetta direttiva con la finalità di migliorare la tutela del consumatore. Inoltre, questa doveva essere recepita entro il gennaio 2002. Con l'attuazione della direttiva, si offrono nuovi strumenti a favore dei consumatori.
Testo del decreto legislativo D.lgs. n. 24 del 2 febbraio 2002
D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 Codice in materia di protezione dei dati personali Il presente provvedimento di legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché delle dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione. La raccolta e il trattamento dei dati personali sono quindi soggetti ad alcuni principi generali e precisamente: il principio di liceità e correttezza del loro trattamento, con l'individuazione di un soggetto responsabile del loro trattamento; il principio della limitazione degli scopi: i dati sono raccolti ed impiegati solo per scopi precisamente individuati; il principio dell'accesso da parte dell'interessato per controllare la loro esattezza ed indicare, eventualmente, le rettifiche; i dati non devono essere tenuti per un periodo superiore a quello strettamente necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati.
Testo del decreto legislativo D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003
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